La polizza RC professioni sanitarie è la copertura assicurativa che copre la Responsabilità Civile Professionale di medici e paramedici, e dunque il patrimonio del professionista delle professioni sanitarie da tutti i rischi connessi a richieste di risarcimenti da parte dei suoi pazienti, per eventuali danni loro cagionati nel corso dell’attività personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti dalle rispettive specializzazioni professionali.
L’RC Professioni Sanitarie può essere sottoscritta da operatori sanitari, pediatri, odontoiatra, radiologo, guardia medica, medici assistenza primaria, medici dei servizi, specialisti ambulatoriali, medico legale, medico generale, medico specialista, etc.
L’assicurazione medici dunque interverrà a tutela del patrimonio del medico, nel caso malaugurato che egli riceva una richiesta di risarcimento danni o un avviso di garanzia.
Assicurazione medici obbligatoria
Il D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, successivamente modificato con il D.L. 69 del 21 giugno 2013, ha introdotto l’obbligo dell’assicurazione RC professionale medici. Con tali disposizioni normative il legislatore ha stabilito l’obbligatorietà dell’assicurazione per i medici. L’assicurazione Rc professionale medici è dunque obbligatoria dal 14 agosto 2014 per:
- Il medico che esercita la professione in qualità di libero professionista indipendente, sia per l’attività extramoenia che intramoenia;
- il medico che esercita la professione in qualità di dipendente, consulente o collaboratore di strutture ospedaliere pubbliche o private, di cliniche o di qualsiasi altro istituto autorizzato alla prestazione di servizi sanitari o di supporto agli stessi.
Successivamente, la legge 24/2017, meglio nota come legge Gelli, ha istituito l’obbligo assicurativo per le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, per la copertura della responsabilità civile della struttura verso terzi, nonché verso i propri prestatori d’opera, comprese le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
La polizza rc professionale medici obbligatoria è prevista anche per i dipendenti di ospedali pubblici che svolgono – anche saltuariamente – l’attività professionale in privato.
Le strutture sanitarie pubbliche o private possono esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del professionista, qualora lo ritengano responsabile di un danno arrecato a terzi. Dunque, i medici dipendenti del Servizio Sanitario nazionale, sebbene non obbligati per legge a stipulare un’assicurazione medici ospedalieri, possono comunque coprire qualsiasi azione di rivalsa dell’ospedale presso il quale lavorano stipulando un’ assicurazione medici ospedalieri colpa grave.
Cosa copre l’assicurazione medici
L’assicurazione RC professionale medici tutela l’assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi, in conseguenza di errori professionali commessi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’assicurato è tutelato anche nel caso in cui la struttura, la clinica o l’istituto a cui presta la propria opera si rivalga contro di lui ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi.
Per introdurre qualche esempio di cosa copre l’assicurazione medici, possiamo menzionare alcuni errori o negligenze nei quali i medici possono incorrere:
- scorretta o non tempestiva diagnosi della patologia del paziente;
- errori di compilazione della cartella clinica;
- mancato riconoscimento di un’emergenza chirurgica;
- errori nella prescrizione della terapia;
- errori durante attività chirurgiche invasive.
La RC professionale medici copre l’assicurato da tutti i rischi connessi con l’esercizio della professione medica. L’assicurazione medici non copre i rischi espressamente menzionati nel contratto di stipula della polizza al paragrafo “esclusioni”.
Sono compresi nelle garanzie dell’assicurazione medici:
- danni causati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività
- azioni di rivalsa messe in atto dalla struttura.
Le garanzie dell’assicurazione medici possono inoltre essere estese alla tutela legale, prevedendo dunque il rimborso delle spese processuali o per procedimenti disciplinari.
L’assicurazione per Responsabilità Civile personale dei Dipendenti dell’assicurato copre i danni cagionati, con colpa sia lieve che grave, a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Tra i danni coperti dall’assicurazione medici sono compresi anche i danni di natura estetica conseguenti ad interventi e/o trattamenti non aventi finalità estetica.
L’assicurazione comprende anche la Responsabilità civile verso terzi per i danni derivanti da alcune attività inerenti l’attività principale dichiarata in polizza; tra queste ad esempio:
- visita ai clienti, partecipazione a convegni, congressi e seminari;
- lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall’assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in polizza;
- manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- attività accessoria di medico legale;
- impiego di apparecchiature (elettriche, a raggi X ecc) per scopi diagnostici e terapeutici;
- effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l’esercizio della chirurgia;
- attività prestata nell’ambito del servizio di pronto soccorso gestita dall’Azienda Sanitaria e/o da associazioni di volontariato;
- attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria.
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C. professionale medici il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata; le società in cui l’assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, siede in consiglio d’amministrazione, è socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
La garanzia assicurativa medici è operante a condizione che l’assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo professionale del relativo Ordine e svolga l’attività nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
Assicurazione medici neoabilitati
Un particolare tipo di contratto assicurativo è l’assicurazione professionale medici neoabilitati. Questo particolare prodotto assicurativo si rivolge a coloro che sono iscritti all’albo da meno di 4 anni. L’assicurazione medici neoabilitati tiene conto delle particolari esigenze economiche dei medici neoabilitati e del maggiore rischio assicurativo che essi presentano.
Puoi richiedere un preventivo online assicurazione medici visitando la pagina del nostro sito dedicata a questo particolare ramo assicurativo https://www.studiomennaconsulting.com/assicurazioni/lavoro/assicurazione-professionale/assicurazione-medici/